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GU n° 238 del 11.10.2000
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 2000
Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da
trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni,
recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche e integrazioni, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l’art. 114 che ha conferito alle regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
Visto l’accordo in data 22 aprile 1999, successivamente modificato ed integrato in data 4 novembre 1999, sancito dalla Conferenza unificata Stato, regioni, città ed autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in ordine ai criteri e ai parametri, di contenuto e di metodo, per l’elaborazione e la predisposizione dei provvedimenti di cui all’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2000 recante la delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l’attuazione della legge 59 del 1997;
Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentita l’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell’art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Sentiti il Ministro della sanità, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Decreta:
Art. 1. Ambito operativo
1. Il presente decreto individua le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, di cui alla tabella A), allegata al presente decreto, conferiti alle regioni medesime ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 2. Trasferimento delle risorse finanziarie
1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente decreto le risorse finanziarie da trasferire alle regioni sono quantificate in L. 168.028.952.000, come risultante dalla tabella B) allegata al presente decreto.
2. Contestualmente al trasferimento delle risorse di cui al comma 1, sono, altresi’, trasferiti i residui esistenti alla data del 31 dicembre 2000, sul capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero della sanità.
3. Non sono comprese nel trasferimento di cui al comma 1, le risorse finanziarie per le spese di personale che saranno definite a seguito del trasferimento dello
stesso alle regioni secondo le modalità di cui all’art. 4.4. Restano a carico dello Stato gli eventuali oneri derivanti dal contenzioso riferito a fatti precedenti il trasferimento.
Art. 3. Decorrenze
l. Ai fini dell’esercizio da parte delle regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni di cui all’art. 1, le risorse individuate dal presente decreto
sono trasferite a decorrere dal 1° gennaio 2001.2. Ai fini dell’esercizio da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni e dei compiti di cui all’art. 1, le risorse individuate dal presente decreto sono trasferite contestualmente al conferimento delle funzioni stesse ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti. Resta fermo l’attuale sistema di finanziamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano fino all’adozione dei provvedimenti di cui al presente comma.
Art. 4. Trasferimento di personale
--- omissis –
Art. 5. Risorse strumentali e organizzative
1. Per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni accedono ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta è’ di competenza del Ministero della sanità, secondo le modalità di cui all’art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Sono trasferiti anche gli archivi di atti, documenti e dati connessi alle funzioni trasferite.
Art. 6. Riparto delle risorse finanziarie
1. In prima applicazione del presente decreto, le risorse finanziarie trasferite alle regioni sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere ripartite tra le stesse con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base dei criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Al fine dell’attribuzione alle regioni delle risorse finanziarie i capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità sono ridotti di pari importo a decorrere dall’anno finanziario 2001. Ai medesimi fini l’importo di L.31.314.000.000, recato per l’anno 1999 dai commi 2 e 3 dell’art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e’ mantenuto in bilancio nel conto dei residui.
3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede annualmente al riparto e alla conseguente assegnazione, sulla scorta dei criteri di cui al comma 1, fino all’entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all’art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 maggio 2000
p. Il Presidente: Bassanini
Tabella A
FUNZIONI E COMPITI IN TEMA DI SALUTE UMANA E SANITÀ VETERINARIA CONFERITI ALLE REGIONI PER IL CUI ESERCIZIO VENGONO INDIVIDUATE LE RISORSE DI CUI AL PRESENTE DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
a) Funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed integrazioni nonché di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria di cui all’art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362;
-- omissis --
v) erogazione da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di contributi a favore di titolari di patenti di guida A, B, C, speciali, con incapacità motorie permanenti, per la modifica degli strumenti di guida (art. 27, legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Tabella B
ANNI capitolo 1586
Indennizzi a soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati
1997 165.200.000
1998 120.600.000
1999 177.200.000
Media triennio 1997-1999 154.333.333
Incremento stato di previsione 8,67
2000 e successivi 167.714.032
Fonte: rendiconto generale dello Stato per gli anni 1997 - 1998 bilancio
assestato 1999, D.P.E.F. (bilancio programmatico)
ANNI capitolo 2076
Somme da assegnare alle regioni a statuto speciale e alle province autonome per l’erogazione di contributi a favore di titolari di patenti di guida A, B, C, speciali, con incapacità motorie permanenti
1995 118.619
1996 54.240
1997 98.898
Media triennio 1995-1997 90.585
Incremento stato di previsione 20,18
2000 e successivi 108.865
Fonte: rendiconto generale dello Stato per gli anni 1995 - 1997, D.P.E.F.
(bilancio programmatico)
Totale risorse finanziarie . . . 168.028.952;