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REPUBBLICA
ITALIANA n°
06500/03
IN
NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE
LAVORO
Composta
dagli ill.mi sigg.ri magistrati:
Dott.
Paolino Dell’Anno Presidente
Dott.
Pietro Cuoco Consigliere
Dott.
Francesco Antonio Maiorano Consigliere
Dott.
Camillo Filadoro Consigliere
Dott.
Giancarlo D'Agostino
Consigliere
Ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul
ricorso proposto da:
MINISTERO
SANITA', in persona del Ministro Pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta
Delega
in atti; ricorrente
Contro
xxxxxx,
elettivamente domiciliato in ROMA VLE B. BUOZZI 51, presso lo studio dell'
avvocato ENRICO SORDI, che lo rappresenta e difende unitamente agli Avvocati FRANCO GUIDONI, LAURA BARTOLINI, giusta
Delega in atti.
Controricorrente
Avverso
la sentenza n. 58/00 della corte d'appello di GENOVA, depositata il 03/05/03 -
R.G.N. 114/2000;
udita
la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/03 dal consigliere Dott. Giancarlo
D'AGOSTINO;
udito
l'Avvocato Guidoni;
udito
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio
FRAZZINI che ha concluso per il rigetto
ricorso.
Svolgimento del processo
Con
ricorso del 27 luglio 1998 al tribunale di Chiavari xxxxxxx conveniva in
giudizio il Ministero della Sanita’ e premesso di aver contratto epatite virale
di tipo C a seguito di trasfusioni di sangue infetto praticategli nel novembre
1991 in un ospedale pubblico e di essere venuto a conoscenza della patologia a
seguito di esami clinici effettuati in data 16.3.1992, chiedeva la condanna
del convenuto la pagamento
dell’indennizzo stabilito dalla legge n. 210 del 1992, poiche’ la domanda
presentata in sede amministrativa nell’aprile 1996 era stata respinta.
Il
Ministero della Sanita’ si costituiva ed eccepiva preliminarmente la
prescrizione del diritto atteso che, a norma dell’ articolo 3 della legge
210/19892, come modificato dall’art. 1 della legge n. 238 del 1997, la domanda
amministrativa doveva essere presentata entro tre anni dalla conoscenza del
danno.
Il
giudice unico del lavoro presso il tribunale di Chiavari inferiore prevedeva alcun termine perentorio per
l’esercizio del diritto, accoglieva il ricorso e la corte di Appello di Genova,
con
Sentenza
depositata il 3 maggio 2000, rigettava l’appello del Ministero.
In
motivazione la Corte di merito osservava che al momento della presentazione
della domanda amministrativa da parte dello xxxxxxx il testo allora vigente
della legge n. 210/1992 non prevedeva alcun termine perentorio per l’esercizio
del diritto, inferiore a quello di prescrizione ordinaria, mentre il termine
triennale era stato fissato solo dalla successiva legge n. 238 del 1997.
Pertanto, non avendo la legge successiva effetto retroattivo, il termine
triennale di prescrizione poteva trovare applicazione solo per le domande non
ancora proposte al momento della sua entrata in vigore.
Per
la cassazione di tale sentenza il Ministero della Sanità ha proposto ricorso
con due motivi I’intimato resiste con controricorso.
Motivi
della decisione
Con
il primo motivo di ricorso, denunciando violazione delle norme sulla competenza
funzionale ex art. 360 n. 2 c.p.c., il Ministero della sanità eccepisce e per
la prima volta la incompetenza funzionale del giudice del lavoro, trattandosi
nella specie di controversia non riconducibili nell’ambito dell’art. 442
c.p.c., ma rientrante nelle competenze del giudice ordinario attesa la sua
natura indennitaria.
Con
il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 3 primo comma della legge
210 del 1992, il Ministero sostiene che il termine di decadenza di tre anni,
già previsto nel testo originario della legge 210/92 per le richieste di
indennizzo derivanti da vaccinazione obbligatoria, doveva ritenersi applicabile
anche nel caso di epatopatia trasfusionale e che la successiva legge n.
238/1997 non avendo fatto altro che sanzionare espressamente un termine che, in
via generale, era già previsto dalla legge predente.
Il
primo motivo è infondato.
Questa
Corte ha ripetutamente affermato che l’indennizzo ai soggetti danneggiati da
vaccinazione obbligatoria, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del 1992, ha natura non risarcitoria,
ma assistenziale in senso lato, riconducibile agli artt. 2 32 della
costituzione. Ed alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del
dovere di solidarietà sociale, per cui le controversie aventi ad oggetto la
spettanza di tale indegnità (ed i suoi accessori, quali gli interessi)
rientrano in quelle previste dall’art. 442 c.p.c. (Cass. N. 13923 del 2000,
Cass. N. 6130 del 2001, Cass. N. 6799 del 2002).
Il
secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.
L’art.
3 comma 1 della legge n. 210 del 1992, nel testo vigente prima che fosse
sostituito dall’art. 1 della legge 25 luglio 1997 n. 238, - applicabile ratione
temporis alla fattispecie in esame, nella quale al domanda della prestazione
era stata presentata nel 1996in relazione ad emotrasfusioni effettuate nel
1991, del cui danno il xxxxxx aveva avuto conoscenza nel 1992 – disponeva che i
soggetti interessati dovevano presentare domanda entro il termine perentorio di
tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci anni nei casi di infezione da HIV,
termini decorrenti dal momento in cui l’avente diritto risultava aver avuto
conoscenza del danno.
Alcun
termine di decadenza era previsto per il caso di epatiti post-trasfusionali,
peraltro espressamente menzionate solo nel testo sostituito con l’articolo 1
della legge 238 del (trattandosi di sostituzione di un testo normativo ad
altro, non e’ contestato che la tutela spetti
anche per eventi precedentemente realizzatisi rispetto alla
sostituzione, cfr. sul punto cass. N. 6130 del 2001).
Non
appare quindi sostenibile l’assunto del ministero secondo cui il termine
triennale di decadenza dovesse ritenersi applicabile per analogia con quello
previsto, per il caso di vaccinazione, dal testo originario della norma, atteso
che le norme sulla decadenza (così come quelle sulle prescrizioni brevi) hanno
carattere eccezionale, con il conseguente divieto di applicazione oltre i casi
espressamente previsti.
In definitiva, per il caso di
epatiti post-trasfusionali verificatesi prima delle modifiche introdotte dalla
legge 238 del 1997 deve ritenersi operante l’ordinario termine di prescrizione
decennale (cfr. cass. N. 6130
del 2001), con la conseguenza che nella specie la domanda proposta dallo
xxxxxxx deve ritenersi tempestiva.
Per
tutte le considerazioni sopra esposte il ricorso, dunque, deve essere rigettato
con conseguente
condanna
del Ministero al pagamento in favore del
resistente delle spese del giudizio di
cassazione,
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La
Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero della sanita’ al pagamento
delle spese di
Cassazione,
che liquida in euro 10.00 oltre a euro duemila e cinquecento per onorari.
Cosi’
deciso in Roma il 20 gennaio 2003
Il Cons. estensore il
Presidente