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REPUBBLICA ITALIANA                                                                   06500/03

IN NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO

LA CORTE  SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

 

Composta dagli  ill.mi sigg.ri magistrati:

 

Dott. Paolino  Dell’Anno                     Presidente

Dott. Pietro     Cuoco                         Consigliere  

Dott. Francesco Antonio Maiorano    Consigliere

Dott. Camillo  Filadoro                       Consigliere

Dott. Giancarlo D'Agostino                Consigliere

 

Ha pronunciato la seguente

 

                               SENTENZA

 

Sul ricorso proposto da:

 

MINISTERO SANITA', in persona del Ministro Pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'avvocato  AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta     

 

Delega in atti;                                                                        ricorrente

                                       

Contro

 

xxxxxx, elettivamente domiciliato in ROMA VLE B. BUOZZI 51, presso lo studio dell' avvocato ENRICO SORDI, che lo rappresenta e difende unitamente agli Avvocati FRANCO GUIDONI, LAURA BARTOLINI, giusta Delega in atti.                                   

 

                                                                                              Controricorrente

 

Avverso la sentenza n. 58/00 della corte d'appello di GENOVA, depositata il 03/05/03 - R.G.N. 114/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  20/01/03 dal consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;

udito l'Avvocato Guidoni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI  che ha concluso per il rigetto ricorso.

 

  Svolgimento del processo

 

Con ricorso del 27 luglio 1998 al tribunale di Chiavari xxxxxxx conveniva in giudizio il Ministero della Sanita’ e premesso di aver contratto epatite virale di tipo C a seguito di trasfusioni di sangue infetto praticategli nel novembre 1991 in un ospedale pubblico e di essere venuto a conoscenza della patologia a seguito di esami clinici effettuati in data 16.3.1992, chiedeva la condanna del  convenuto la pagamento dell’indennizzo stabilito dalla legge n. 210 del 1992, poiche’ la domanda presentata in sede amministrativa nell’aprile 1996 era stata respinta.

Il Ministero della Sanita’ si costituiva ed eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto atteso che, a norma dell’ articolo 3 della legge 210/19892, come modificato dall’art. 1 della legge n. 238 del 1997, la domanda amministrativa doveva essere presentata entro tre anni dalla conoscenza del danno.

Il giudice unico del lavoro presso il tribunale di Chiavari inferiore  prevedeva alcun termine perentorio per l’esercizio del diritto, accoglieva il ricorso e la corte di Appello di Genova, con

Sentenza depositata il 3 maggio 2000, rigettava l’appello del Ministero.

In motivazione la Corte di merito osservava che al momento della presentazione della domanda amministrativa da parte dello xxxxxxx il testo allora vigente della legge n. 210/1992 non prevedeva alcun termine perentorio per l’esercizio del diritto, inferiore a quello di prescrizione ordinaria, mentre il termine triennale era stato fissato solo dalla successiva legge n. 238 del 1997. Pertanto, non avendo la legge successiva effetto retroattivo, il termine triennale di prescrizione poteva trovare applicazione solo per le domande non ancora proposte al momento della sua entrata in vigore.

 

Per la cassazione di tale sentenza il Ministero della Sanità ha proposto ricorso con due motivi I’intimato resiste con controricorso.

  

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione delle norme sulla competenza funzionale ex art. 360 n. 2 c.p.c., il Ministero della sanità eccepisce e per la prima volta la incompetenza funzionale del giudice del lavoro, trattandosi nella specie di controversia non riconducibili nell’ambito dell’art. 442 c.p.c., ma rientrante nelle competenze del giudice ordinario attesa la sua natura indennitaria.

Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 3 primo comma della legge 210 del 1992, il Ministero sostiene che il termine di decadenza di tre anni, già previsto nel testo originario della legge 210/92 per le richieste di indennizzo derivanti da vaccinazione obbligatoria, doveva ritenersi applicabile anche nel caso di epatopatia trasfusionale e che la successiva legge n. 238/1997 non avendo fatto altro che sanzionare espressamente un termine che, in via generale, era già previsto dalla legge predente.

 

Il primo motivo è infondato.

 

Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge  n. 210 del 1992, ha natura non risarcitoria, ma assistenziale in senso lato, riconducibile agli artt. 2 32 della costituzione. Ed alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale, per cui le controversie aventi ad oggetto la spettanza di tale indegnità (ed i suoi accessori, quali gli interessi) rientrano in quelle previste dall’art. 442 c.p.c. (Cass. N. 13923 del 2000, Cass. N. 6130 del 2001, Cass. N. 6799 del 2002).

 

Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.

 

L’art. 3 comma 1 della legge n. 210 del 1992, nel testo vigente prima che fosse sostituito dall’art. 1 della legge 25 luglio 1997 n. 238, - applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, nella quale al domanda della prestazione era stata presentata nel 1996in relazione ad emotrasfusioni effettuate nel 1991, del cui danno il xxxxxx aveva avuto conoscenza nel 1992 – disponeva che i soggetti interessati dovevano presentare domanda entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci anni nei casi di infezione da HIV, termini decorrenti dal momento in cui l’avente diritto risultava aver avuto conoscenza del danno.

Alcun termine di decadenza era previsto per il caso di epatiti post-trasfusionali, peraltro espressamente menzionate solo nel testo sostituito con l’articolo 1 della legge 238 del (trattandosi di sostituzione di un testo normativo ad altro, non e’ contestato che la tutela spetti  anche per eventi precedentemente realizzatisi rispetto alla sostituzione, cfr. sul punto cass. N. 6130 del 2001).

Non appare quindi sostenibile l’assunto del ministero secondo cui il termine triennale di decadenza dovesse ritenersi applicabile per analogia con quello previsto, per il caso di vaccinazione, dal testo originario della norma, atteso che le norme sulla decadenza (così come quelle sulle prescrizioni brevi) hanno carattere eccezionale, con il conseguente divieto di applicazione oltre i casi espressamente previsti.

In definitiva, per il caso di epatiti post-trasfusionali verificatesi prima delle modifiche introdotte dalla legge 238 del 1997 deve ritenersi operante l’ordinario termine di prescrizione decennale (cfr. cass. N. 6130 del 2001), con la conseguenza che nella specie la domanda proposta dallo xxxxxxx deve ritenersi tempestiva.

 

Per tutte le considerazioni sopra esposte il ricorso, dunque, deve essere rigettato con conseguente

condanna del Ministero al pagamento in  favore del resistente delle spese del giudizio di

cassazione, liquidate come in dispositivo.

 

                                                  P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero della sanita’ al pagamento delle spese di

Cassazione, che liquida in euro 10.00 oltre a euro duemila e cinquecento per onorari.

 

Cosi’ deciso in Roma il 20 gennaio 2003

 

       Il Cons. estensore                                           il Presidente