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Trib. Roma 4-15.6.2001)
Sangue infetto, il ministero è
responsabile - La sentenza su preparazione e
distribuzione degli emoderivati.
La sentenza affronta la questione dei danni causati a soggetti emofiliaci - o, comunque, obbligati per altre patologie all'utilizzo di sangue e/o suoi derivati - dall'omessa vigilanza del Ministero della Sanità in ordine all'attività di preparazione e distribuzione di questi prodotti. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria processuale, ha ritenuto, tra l'altro, che: il diritto al risarcimento dei danni invocati dagli attori non è prescritto in quanto il termine decennale - trattandosi di fatti penalmente rilevanti - per proporre la relativa azione non decorre dagli anni '80, epoca in cui risalgono i fatti contestati, bensì dalla data in cui (1992) gli interessati hanno avuto la consapevolezza dell'esistenza e della gravità del danno; al dovere di vigilanza - ampiamente previsto in tutta una serie di fonti normative elencate - corrisponde un dovere di diligenza che avrebbe dovuto imporre azioni positive del Ministero volte a scongiurare o attenuare i pericoli denunciati e che in quanto non soddisfatto costituisce, quale fatto colposo, la fonte della responsabilità del Ministero stesso; la responsabilità del Ministero sussiste non solo per i virus contratti dopo gli anni 1978, 1985 e 1989 - data in cui sono stati, rispettivamente, approntati i test medici di rilevazione dei virus epatite B, HIV e epatite C - ma anche per quelli contratti in epoca anteriore poiché, come si evince dalla analitica disamina operata in sentenza, anche prima di allora la scienza medica aveva raggiunto conoscenze che avrebbero dovuto indurre il Ministero ad attivarsi per il controllo e la vigilanza sulla sicurezza del sangue e suoi derivati. Una volta accertata la responsabilità dei danni sofferti dagli attori ed eredi di quanti nel corso degli anni sono venuti a mancare, la sentenza demanda a un separato giudizio la determinazione concreta della relativa monetizzazione. La sentenza che segue, come tutte quelle emesse da un Tribunale di 1° grado è suscettibile di impugnazione dinanzi le corti superiori in conformità ai principi del vigente sistema processuale. (18 luglio 2001)
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