IL
DIRITTO ALLA SALUTE IN ITALIA
di
Paola Poli
Segretario
Movimento dei Cittadini
1978
– 2004
La
vera e grande riforma sanitaria italiana, datata 23 dicembre 1978, è costituita
dalla Legge 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. Insieme ad essa,
nello stesso anno è stata approvata la Legge 180 sulla tutela della salute
mentale, altrettanto importante sul piano dei principi e dei valori etici e
sociali.
PRINCIPI
INFORMATORI E OBIETTIVI DELLA LEGGE 833/78
Rifacendosi
all’art. 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute come
fondamentale per l’individuo e interesse della collettività, la Legge 833
istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, definito come complesso delle
funzioni, dei servizi e delle attività destinate alla promozione, al
mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la
popolazione, senza distinzione alcuna.
I
principi:
globalità
degli interventi in materia di prevenzione, cura e riabilitazione; uguaglianza
dei cittadini nei confronti del Servizio; unitarietà di interventi tra
istituzioni pubbliche e private che svolgono attività comunque incidenti sullo
stato di salute dei cittadini; coinvolgimento dei cittadini nell’attuazione
del Servizio mediante forme di partecipazione, a garanzia di un controllo non
istituzionale sulla sua efficienza ed efficacia ai vari livelli d'intervento.
Gli
obiettivi:
superamento
gli squilibri territoriali nelle condizioni sociosanitarie del paese attraverso
un’adeguata programmazione sanitaria e una coerente distribuzione delle
risorse disponibili; educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;
prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;
sicurezza del lavoro con la partecipazione dei lavoratori e delle organizzazioni
sindacali; diagnosi e cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la
fenomenologia e la durata riabilitazione degli stati di invalidità e di
inabilità; tutela della salute mentale; procreazione
responsabile e tutela della maternità e dell’infanzia; disciplina della
sperimentazione, produzione e immissione in commercio e distribuzione dei
farmaci; promozione e salvaguardia della salubrità e dell’igiene
dell’ambiente naturale di vita e di lavoro ecc.
Con
il referendum popolare della primavera 1993, sono state abrogate le disposizioni
che affidano alle Unità Locali Socio Sanitarie (ULSS) i controlli in materia di
ambiente. Con successiva legge attuativa n. 61/94 sono stati soppressi gli ex
Presidi Multizonali di prevenzione delle ULSS e istituite le Agenzie Regionali
di Prevenzione Ambientale (ARPA) e l’Agenzia Nazionale per la Protezione
Ambientale (ANPA).
Gli
strumenti:
il
Piano Sanitario Nazionale (PSN), di competenza del Governo centrale e di durata
triennale, che in conformità alle disponibilità di risorse previste
nell’ambito della programmazione socioeconomica nazionale stabilisce le linee
generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività
istituzionali del SSN, indica gli obiettivi da realizzare nel triennio, fissa i
livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini
determina l’importo del Fondo Sanitario Regionale da iscrivere annualmente nel
bilancio dello Stato.
Il
Piano Sanitario Regionale, di competenza della Regione, uniformandosi al PSN
determina gli indirizzi ai quali devono riferirsi gli organi di gestione delle
ULSS; l’importo delle quote da iscrivere a bilancio per ogni anno del
triennio.
Organi
delle ULSS e competenze
Assemblea
Generale: elezione del Comitato di Gestione, approvazione dei
bilanci e dei conti consuntivi, dei piani e dei programmi che impegnano più
esercizi, della pianta organica del personale, dei regolamenti e delle
convenzioni.
Comitato
di gestione: nomina del suo Presidente, adozione di tutti gli
atti di amministrazione dell’USL, predisposizione degli atti demandati alla
specifica competenza dell’Assemblea.
Collegio
dei Revisori: sottoscrizione dei rendiconti, relazione trimestrale
sulla gestione amministrativa contabile delle ULSS per la Regione e per i
Ministeri della Sanità e del Tesoro.
Ufficio
di Direzione: collegialmente preposto all’organizzazione, al
coordinamento ed al funzionamento di tutti i servizi è composto da tutti
i responsabili dei servizi dell’ULSS che ricoprano posizioni apicali nei ruoli
di appartenenza.
Coordinatore
Sanitario e Coordinatore Amministrativo: scelti tra i componenti
dell’Ufficio di Direzione devono assicurare il coordinamento dell’Ufficio di
Direzione.
Tutti
questi organi sono stati soppressi con la legge 421/92 e sostituiti da altri
previsti dai decreti legislativi 502/92 e 517/93.
Considerazioni
La
legge 833, ancora oggi in vigore, ha avuto pregi (ancora attuali) e difetti. I
pregi si possono riconoscere nell’impianto complessivo della legge, di ottima
levatura tant’è che essa ha riscosso l’interesse di altri paesi europei,
nella capacità di risposta unitaria e di programmazione alle esigenze sanitarie
e nella concezione universalista del servizio sociosanitario, nell’obiettivo
di dare piena attuazione all’art. 32 della Costituzione.
I
difetti si riscontrano nella mancanza di strumenti di governo per cui non sono
state create le condizioni per gli operatori e soprattutto per i dirigenti per
operare nella piena responsabilità e con il senso di servizio nei confronti
della collettività, nella farraginosità delle procedure, nel complesso e poco
chiaro rapporto tra Enti Locali e ULSS, nella confusione di ruolo tra organo
politico di direzione delle ULSS (Comitato di Gestione) ed organi tecnici.
Alcuni
errori sono stati determinati dalla volontà di dare risposte strutturali e
funzionali a tutto, aumentando la spesa corrente senza razionalizzare i servizi,
dalla carenza d’investimenti finalizzati alla conoscenza ed organizzazione
delle ULSS sul territorio di competenza e dalla separatezza tra spesa ed
entrata, dalla scarsa autonomia dai Comitati di Gestione spesso condizionati
dalle ingerenze dei partiti.
Negli
anni 80 alla domanda crescente di tutela della salute è stato risposto in modo
illuministico, all’insegna del “tutto, gratuito e subito”: L’utopia si
è scontrata ben presto con la realtà poiché la spesa corrente per il
funzionamento del SSN ha subito un incremento così vertiginoso da triplicare il
proprio bilancio nel giro di pochi anni. Ciò ha dato modo alle forze politiche
contrarie alla riforma di scatenare un’offensiva politica massiccia,
ispirandosi al modello thatcheriano “meno stato, più mercato” e allo slogan
tutto italiano “fuori i politici dalla sanità”. Dagli inizi degli anni
’90, sono entrati in campo anche nella sanità concetti privatistici di
mercato, concorrenza, produttività, analisi dei costi, cittadino non più
utente ma cliente ecc.
1992
–1998
Nel
1992 una profonda crisi economica mondiale che in Italia è stata anche
accompagnata dallo scoppio di Tangentopoli e dalle note vicende del Ministro
della Sanità De Lorenzo, ha portato l’allora Governo Amato, a decidere, verso
la fine dell’anno, sotto l’incalzare delle pressioni più disparate e
talvolta interessate, un’imponente manovra strutturale ed economica,
sostanziata nell’approvazione della legge delega 23 ottobre 1992 n. 421
che all’art. 1 prevedeva, tra gli altri, il riordino della disciplina in
materia di sanità. In attuazione è stato adottato quindi il decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 contenente una revisione della legge 833
talmente profonda da essere definita la “riforma della riforma”
successivamente corretta, per effetto della battaglia condotta in prima fila
dalle Regioni, dal definitivo decreto legislativo 31 dicembre 1993 n. 517.
Contenuti dei decreti 502 e 517
1.
Piano Sanitario Nazionale: affermazione della centralità del PSN quale
insostituibile strumento di programmazione sanitaria nell’ambito dei
vincolanti limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.
2.
Regionalizzazione del sistema: si pone al centro dello scenario sanitario locale
la Regione, come titolare della funzione legislativa ed amministrativa in
materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, responsabile della
programmazione sanitaria regionale, interfaccia dei livelli erogativi delle
prestazioni sanitarie anche per quanto attiene alla determinazione dei criteri
di finanziamento.
3.
ULSS Azienda: l’ULSS da struttura operativa dei Comuni diviene
azienda con riconoscimento di personalità giuridica pubblica, diretto da un
Direttore generale coadiuvato da Direttori amministrativo, sanitario, sociale.
La scelta è di istituire un soggetto pubblico autonomo responsabilizzato per la
natura aziendalistica della sua struttura e per gli obiettivi improntati a
logiche di efficienza, efficacia, produttività, qualità dei processi
produttivi. Si afferma che nonostante l’assetto autonomistico dell’Azienda
resta fermo il diritto-dovere degli organi rappresentativi di esprimere il
bisogno sociosanitario delle Comunità locali.
4.
Livelli uniformi di assistenza: è confermato l’obbligo per le
ULSS di assicurare nel proprio ambito territoriale i livelli uniformi di
assistenza individuati dal PSN con la specificazione delle prestazioni da
garantire a tutti i cittadini e rapportati al volume delle risorse a
disposizione. Il riferimento tra livelli uniformi d’assistenza e volume delle
risorse disponibili è indotto dalla necessità di mantenere un rapporto di
compatibilità tra espansione della domanda e finanziamento, nel quadro di una
programmazione finalizzata al possibile anziché all’ideale. Per alcuni
giuristi ciò potrebbe implicare un affievolimento del diritto assoluto
soggettivo alla salute (art. 32 della Costituzione italiana) ad un interesse
legittimo.
5.
Servizi sociosanitari: l’assunzione in gestione diretta da parte
dell’ULSS d’attività o servizi socio-assistenziali può avvenire solo su
delega dei singoli enti interessati, a loro totale carico, l’assenso dell’ULSS,
la predisposizione di una specifica contabilizzazione, la subordinazione
dell’erogazione all’effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità
finanziarie. Appare evidente che tale impostazione intende ricondurre i servizi
socio-assistenziali nell’ambito della diretta gestione dell’Ente locale e
definire ciò che è assistenza sociale e ciò che è assistenza sanitaria per
impedire ricadute finanziarie improprie sul Fondo Sanitario Nazionale.
6.
Aziende ospedaliere: è prevista l’aziendalizzazione per gli ospedali
di rilievo nazionale e d’alta specializzazione in possesso di almeno tre
strutture d’alta specialità e di un’organizzazione di tipo dipartimentale,
il riconoscimento della personalità giuridica pubblica in analogia a quanto
previsto per le ULSS, con a capo analogamente all’ULSS il Direttore generale
coadiuvato dai direttore amministrativo e sanitario. E’ garantita una marcata
autonomia anche agli ospedali che non essendo costituiti in azienda, conservano
la natura di presidi ospedalieri, con autonomia economico finanziaria e
contabilità separata all’interno del bilancio delle ULSS. Gli ospedali
costituiti in Azienda ospedaliera devono avere gli stessi organi previsti per
l’ULSS ad esclusione delle rappresentanze territoriali: sindaco o conferenza
dei sindaci.
7.
Rapporti SSN e Università: superamento del regime convenzionale (ex art.39
L.833) e attivazione di un sistema più flessibile e discrezionale fondato sulla
stipulazione di specifici protocolli d’intesa fra regione ed Università e
sulla stipulazione d’appositi accordi tra Università, Aziende ospedaliere ed
ULSS.
8.
Prestazioni: è modificata la linea d’intervento rispetto
all’impostazione assunta dalla legge 833 che riconduceva alla normativa
“centralistica” tutta la disciplina dei rapporti per l’erogazione delle
prestazioni al fine di garantire omogeneità di trattamento giuridico ed
economico ai soggetti convenzionati con il SSN.
E’
esteso al medico convenzionato l’obbligo di contenimento della spesa
nell’ambito dei livelli programmati d’assistenza; è favorito
l’associazionismo medico con la previsione di garantire la continuità
assistenziale per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della
settimana.
.
9.
Prestazioni integrative: possono essere istituiti fondi integrativi
sanitari finalizzati a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle
assicurate dal SSN mediante contratti ed accordi collettivi, accordi fra
lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, mediante associazioni senza
scopo di lucro, società di mutuo soccorso, enti, aziende, o enti locali.
10.
I controlli di qualità: le Aziende sanitarie sono tenute non solo
alla realizzazione di risultati d’efficienza ed efficacia sul piano sanitario
e tecnico-economico, ma anche ad una gestione che produca la soddisfazione
dell’utenza in relazione della qualità dei servizi erogati.
11.
La partecipazione: l’art. 14 si inserisce nel contesto di una voluta
rivisitazione del rapporto fra pubblica amministrazione e cittadino alla luce
anche della legge 241/90, nella volontà di realizzare strategie di recupero e
di rilancio di una amministrazione sanitaria capace di garantire trasparenza,
personalizzazione ed umanizzazione, informazione, coinvolgimento, consultazione,
verifica.
Sono
previste a livello regionale l’utilizzazione degli indicatori per la verifica
dello stato d’attuazione dei diritti dei cittadini, la promozione d’attività
di consultazione dei cittadini, delle Associazioni di volontariato e di tutela
dei diritti, delle 0rganizzazioni Sindacali per fornire e raccogliere
informazioni sull’organizzazione dei servizi, acquisire contributi conoscitivi
e propositivi utili alla programmazione.
Fermo
restando il rispetto della distinzione dei ruoli.
1998
– 2004
Con
legge 30 novembre 1998 n. 419 il Parlamento delega al Governo
l’emanazione di un decreto per la razionalizzazione del SSN e per l’adozione
di un testo unico in materia d’organizzazione e funzionamento del SSN.
E’
un provvedimento importante per la riorganizzazione del nostro sistema sanitario
ed è finalizzato a fare chiarezza su talune norme ambigue e contraddittorie
presenti nei decreti 502 e 517, ad apportare una correzione all’impostazione
eccessivamente economicistica dell’ordinamento attuale.
La
delega fissa i presupposti perché la spesa sanitaria sia considerata un
investimento, una risorsa impiegata a migliorare la qualità della vita dei
cittadini.
E’
sancito un concetto fondamentale: la tutela della salute parte dal bisogno della
persona e le esigenze finanziarie vengono dopo. Questo principio supera il
limite del vincolo del bilancio come variabile indipendente che, di fatto,
trasformò il diritto da costituzionalmente garantito a finanziariamente
condizionato. Il provvedimento prevede che i livelli d’assistenza siano
fissati contestualmente alle risorse da assegnare al sistema sanitario e la
contestualità dei finanziamenti sia legata al Documento di Programmazione
Economica e al Piano Sanitario Nazionale
Il
processo d’aziendalizzazione deve essere completato definendo, però, che
l’Azienda sanitaria produce un prodotto particolare “la salute” che non può
rispondere alla logica del profitto e del rapporto costo-benefico che
limiterebbe i diritti dei cittadini, Il pareggio di bilancio non può essere
l’unico elemento di valutazione delle Aziende e del Direttore Generale ma il
raggiungimento di obiettivi che migliorino la qualità delle prestazioni, la
loro efficienza e la loro efficacia.
Il
rapporto pubblico-privato è ricondotto all’interno della programmazione
regionale dove sono individuate le reali esigenze della popolazione e attraverso
il sistema dell’accreditamento si crea l’integrazione pubblico-privato. La
concorrenza si genererà sulla base della qualità e dell’efficacia delle
prestazioni.
E’
assegnata alle Regioni la responsabilità totale della programmazione e del
governo; è introdotto il federalismo sanitario ed è potenziato il ruolo dei
Comuni nella programmazione sanitaria e sociosanitaria a livello regionale e
locale e nei procedimenti di valutazione dei risultati raggiunti dalle ULSS
rispetto ai programmi ed obiettivi congiuntamente definiti
L’integrazione
sociosanitaria è meglio specificata individuando il diritto dei cittadini ad
avere un servizio integrato in alcune aree importanti quali la psichiatria, la
tossicodipendenza, l’AIDS, gli anziani non autosufficienti, i disabili gravi e
gravissimi. Tale integrazione deve esser realizzata a livello distrettuale anche
attraverso il rapporto e la collaborazione tra medici territoriali e
ospedalieri, evitando in tal modo la dicotomia tra aziende finanziatrici ed
aziende erogatrici.
Uno
spazio fondamentale è riservato ai medici di famiglia posti come fulcro
dell’intero sistema, veri responsabili e ordinatori della salute del proprio
paziente.
Il
Governo ha varato definitivamente il Decreto legislativo 19 giugno 1999 n.
229 dopo la revisione d’alcune parti dello schema originario che pur
ottenendo i pareri favorevoli da Camera e Senato, aveva subito molte
osservazioni e condizioni.
Contenuti del Decreto 229
Servizio
Sanitario Nazionale
Il
SSN è definito quale complesso delle funzioni e delle attività
assistenziali dei Servizi Sanitari Regionali (SSR).
Livelli
uniformi d’assistenza
I
livelli essenziali ed uniformi d’assistenza sono definiti dal PSN nel rispetto
dei principi della dignità della persona, del bisogno di salute, dell’equità
nell’accesso dell’assistenza, della qualità delle cure e della loro
appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché all’economicità
nell’impiego delle risorse (si richiama quanto detto al punto 3 della legge
delega riguardo alla contestualità tra livelli di assistenza e risorse
finanziarie).
Integrazione
sociosanitaria
Le
prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate
dalle Aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali d’assistenza
sanitaria (materno infantile, anziani, handicap, psichiatria, dipendenza da
droga, alcool e farmaci, HIV e patologie in fase terminale, inabilità o
disabilità conseguente a patologie croniche degenerative).
Le
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei comuni che
provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale.
Nuovo
ruolo delle autonomie locali
IL
Decreto rafforza l’autonomia delle Regioni cui spetta la responsabilità
primaria di gestire ed organizzare l’offerta di servizi di cura e
riabilitazione. Le Regioni concorrono alla definizione del PSN e alla
determinazione del fabbisogno complessivo del SSN.
I
Comuni hanno un ruolo più incisivo nella programmazione e nella valutazione dei
servizi e del raggiungimento degli obiettivi, nonché nella valutazione
dell’operato del Direttore Generale.
Il
sistema dei rapporti tra Regioni, Autonomie locali e ULSS si completa con
individuazione dei compiti di programmazione di monitoraggi o da parte del
Governo che, in caso di gravi inadempienze da parte delle Regioni, prevede anche
poteri sostitutivi.
Rapporto
esclusivo dei medici, libera professione ed età pensionabile
I
medici sono chiamati a scegliere fra il rapporto di lavoro esclusivo e la libera
professione fuori dal SSN.
Il
contratto di lavoro definisce incentivi e gratificazioni economiche per chi
sceglierà il rapporto esclusivo. E’ introdotto il ruolo unico della dirigenza
medica. I due attuali livelli sono accorpati in un unico livello articolato
secondo le responsabilità professionali e gestionali. Le responsabilità dei
primari sono rafforzate mentre scompare la possibilità di restare primari a
vita. Ogni cinque anni, infatti, è prevista una verifica dell’operato. La
carriera sarà fondata sulle capacità in merito e le responsabilità.
Per
tutti i medici dipendenti o convenzionati il limite d’età per il
pensionamento è fissato a 65 anni, elevabile a 67.
Per
i medici di famiglia la convenzione stabilirà tempi e modalità applicative.
Questo limite vale anche per gli universitari, limitatamente all’attività
assistenziale ordinaria ed alla direzione di strutture del SSN. Una disciplina
transitoria ne prevede l’applicazione graduale.
Sono
disciplinati gli ambiti e le modalità di esercizio della libera professione per
i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta, prevedendo che
il tempo complessivamente dedicato all’attività in libera professione non
rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico,
nello studio medico e al domicilio del paziente. Le prestazioni offerte
nell’attività libero professionale devono essere definite nell’ambito della
convenzione, Il medico è tenuto a comunicare all’ULSS l’avvio
dell’attività libero professionale, indicando sede ed orario di svolgimento,
al fine di consentire opportuni controlli.
Prevenzione
territoriale
Il
Dipartimento di prevenzione organizza l’insieme delle attività di prevenzione
collettiva e sanità pubblica in linea con le indicazioni del piano sanitario
98/2000, il Dipartimento di prevenzione interviene sugli aspetti intersettoriali
che concorrono alla promozione e alla tutela della salute: dal contesto
ambientale alla salute animale, dalla sicurezza degli alimenti alla prevenzione
dei rischi nei luoghi di lavoro. Coordina tutte le attività di vigilanza e
controllo dei servizi veterinari.
La
partecipazione dei cittadini
L’art.
14 del Decreto 502/92 è così integrato:
“Le
Regioni prevedono forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e
del volontariato impegnato nella tutela del diritto alla salute, nelle attività
relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi
sanitari a livelli regionale, aziendale e distrettuale.
Nonostante tutti i tentativi,
anche recenti, di affossamento, il Servizio Sanitario Nazionale rimane uno dei
punti fondamentali di unificazione della società italiana. Il nostro modesto
impegno è di aiutare a mantenerlo, per tutti.