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FONDO REGIONALE PER
Abbiamo ricevuto il
testo del progetto di legge licenziato dalla Commissione Sanità della
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
OTTAVA LEGISLATURA
QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE
(Sicurezza Sociale, Igiene, Sanità, Assistenza)
Progetto di legge relativo a:
DISPOSIZIONI PER
Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art.
25 del regolamento del Consiglio regionale del Veneto
A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria dei
1) PROGETTO DI LEGGE n. 131
d’iniziativa dei Consiglieri De Poli, Bazzoni,
De Boni, Cortelazzo, Zanon, Manzato, Sernagiotto,
Grazia, Stival, Valdegamberi,
Piccolo, Silvestrin, Fontanella, Teso e Bond.
2) PROGETTO DI LEGGE n. 136
d’iniziativa dei Consiglieri Frigo, Gallo, Covi, Zabotti,
Atalmi, Pettenò, Bettin, Azzi, Berlato
Sella, Bonfante, Causin, Franchetto, Marchese, Michieletto,
Tiozzo, Trento, Variati, Carraro e Bottacin D.
Licenziato il 23-02-2009 nella seduta n. 125
con la seguente votazione:
Favorevoli Contrari Astenuti
Voti rappresentati n. 40 40
Maggioranza richiesta n. 21
Incaricato a relazionare in aula il Consigliere Onorio De Boni.
DISPOSIZIONI PER
R e l a z i o n e:
L’assunto che si pone a fondamento di questo provvedimento normativo è
che in questo momento storico è assolutamente necessaria una legge organica,
con riferimento alla primaria esigenza di centralità della persona non
autosufficiente e della sua famiglia al fine di dare risposte certe e concrete
alle esigenze sia del singolo che della collettività.
L’invecchiamento progressivo della popolazione è un fenomeno irreversibile, ma questo fatto costituisce una grande
opportunità per intraprendere nuove politiche sociali e avviare un percorso di
crescita del benessere e miglioramento complessivo delle condizioni di vita
delle persone. Gli anziani rappresentano
una risorsa della nostra comunità, una vera ricchezza per il tessuto delle
relazioni familiari e intergenerazionali ed è per questo doveroso garantire
loro qualità della vita, dignità ed autonomia.
Nel nostro Paese, in base alle previsioni dell’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), la quota di popolazione con più di 65 anni passerà
dall’attuale 16,8 per cento al 20,4 per cento del 2010 al 27,1 per cento del
Le proiezioni demografiche per le regioni del Nord-Est, in particolare,
prevedono nel prossimo ventennio un aumento degli ultrasessantacinquenni
da un minimo di 200 mila unità a un massimo di 500 mila unità (considerando i
miglioramenti della sopravvivenza) e tra queste l’aumento maggiore sarà per gli
ultraottantacinquenni (+ 150 mila).
Tab. 1 - Previsioni della popolazione anziana del Nord-Est nel
2001 2021
(a) Inerzia (b) Istat (c) (c)-(b) (c)-(a)
65-74 665 755 815 +60 +140
75-84 403 492 581 +89 +178
85+ 159 184 332 +138 +173
Totale 65+ 1.227 1.431 1.728 +287 +501
Inerzia: previsione della popolazione tenendo fissa la mortalità del
1998.
Istat: previsione della popolazione dell’Istat a mortalità decrescente.
Fonte: Castiglioni e Della Zuanna, 2002
Da ultimo va anche detto che alla transizione demografica ha fatto
riscontro la transizione epidemiologica, per cui, di fronte ad un calo della
mortalità per patologia acuta, si osserva un progressivo aumento della
patologia cronico-degenerativa. L’Organizzazione
mondiale della sanità stima per il nostro paese una attesa
di vita con disabilità di circa nove anni.
L’allungamento medio della vita presenta due ordini di rischi: il
primo, quello di non avere i mezzi economici sufficienti a soddisfare bisogni
vitali per un periodo di tempo più lungo che in passato, il secondo è connesso
al progressivo decadimento fisico e/o mentale che rappresenta un fenomeno
diffuso della condizione di non autosufficienza.
Naturalmente esiste una relazione tra i due tipi di rischio che però è
ovvio tenere concettualmente distinti. Il primo rischio viene gestito dai
sistemi in generale “previdenziali”, il secondo, in parte coperto dal sistema
sanitario, richiede strumenti nuovi per evitare che le sue conseguenze pesino
in modo eccessivo sulle famiglie.
In questo contesto si inserisce la necessità di arrivare, attraverso la
presente legge, ad una
definizione di non autosufficienza: si tratta di una situazione
che caratterizza l’individuo che, pur mantenendo naturalmente una propria parte
di continuità nella conduzione di vita di azione e relazione, necessita di un aiuto e che, quindi in ultima
istanza, dipende dagli altri.
Tuttavia, il problema della non autosufficienza non riguarda solo il
fenomeno, rilevantissimo e prevalente, dell’invecchiamento, ma anche quello
della disabilità in senso lato. L’assistenza agli anziani, e più in generale
alle persone non autosufficienti, rappresenta pertanto uno dei capitoli
strategici dell’intervento sociale e sanitario. Da questo punto di vista
occorre considerare non solo il livello assoluto della domanda di assistenza
per le persone non autosufficienti, ma anche la quota delle prestazioni erogate
informalmente dai nuclei familiari o comunque dalle persone che le assistono.
La difficoltà per gli anziani di trovare all’interno della famiglia forme di
assistenza adeguate alla complessità dei bisogni è destinata ad accentuarsi nei
prossimi anni, in considerazione del calo della natalità e dell’aumento del
numero di anziani senza figli.
Su tale considerazione è bene tenere conto anche dell’evoluzione degli
assetti familiari, dall’incidenza dei divorzi all’aumento delle coppie di
fatto, soprattutto nelle aree di maggiore benessere del Paese. Infine, vanno
attentamente valutate le implicazioni della non autosufficienza nei contesti
territoriali svantaggiati, come ad esempio nei comuni con meno di 5.000 abitanti
dislocati nelle aree montane della Regione. In effetti, le importanti
modificazioni economiche e sociali in corso, evidenziano come la tradizionale
rete familiare di sostegno alle persone non autosufficienti tenda oramai a
venire meno, determinando una crescente quota di assistenza che deve essere
erogata da Centri di
Servizio dislocati nel territorio.
Il decreto legislativo n. 229/1999 e la legge quadro sul sistema dei
servizi a carattere sociale n. 328/2000 hanno innovato profondamente il
contesto delle politiche di assistenza, rafforzando il profilo universalistico
e solidaristico del nostro sistema di Welfare.
L’erogazione dell’assistenza sociale, nonché dei servizi socio–sanitari prestati alle persone non autosufficienti,
può essere garantita nella sua globalità e complessità se viene ricondotta alla
disciplina complessiva dei livelli essenziali di assistenza. Se cioè questo
tipo di prestazioni rientra a pieno titolo nelle garanzie offerte dal sistema
di solidarietà pubblico, complessivamente inteso.
Sarebbe ad ogni modo improprio considerare la spesa in favore della non
autosufficienza come un costo netto per
La presente proposta di legge ha l’obiettivo dunque di rafforzare
complessivamente il sistema regionale dei servizi alla persona e di offrire
risposte efficaci ed appropriate alle necessità determinate dall’evoluzione
demografica recente e alle tendenze che si stanno delineando per i prossimi
decenni.
La persona non autosufficiente viene messa nelle condizioni di
scegliere con libertà la tipologia di servizi di cui servirsi, non in funzione
delle proprie disponibilità economiche, ma in relazione ai bisogni derivanti
dalla particolare condizione in cui si trova.
A questo scopo viene istituito il Fondo regionale per la non
autosufficienza: si costituisce così un terzo distinto pilastro di protezione
universalistica, accanto al Fondo sanitario nazionale e al Fondo nazionale per
le politiche sociali, in grado di completare e di integrare gli strumenti di
finanziamento dell’attuale sistema di solidarietà pubblica. Le prestazioni
erogate dal Fondo non vanno infatti considerate come
prestazioni sostitutive di quelle sanitarie, ma vanno ad affiancarsi ad esse,
per garantire quei servizi di natura socio-assistenziale indispensabili per il
miglioramento della qualità della vita della persona non autosufficiente e
della sua famiglia.
I destinatari del Fondo sono rappresentati dai soggetti non
autosufficienti, stimati
pari a circa il 2 per cento della popolazione complessiva, in buona parte ultra
sessantacinquenni.
Proprio in relazione all’idea di qualificare l’individuo quale punto
centrale del nuovo sistema, si ritiene, quale linea portante della riforma, di
consolidare il ruolo dell’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.) quale luogo deputato a predisporre il progetto
personalizzato.
Nella direzione di razionalizzazione si innesta anche la previsione di
un unico referente individuato dalla legge, e cioè l’Azienda ULSS,
competente per la gestione esecutiva delle prestazioni del Fondo erogate a
favore delle persone non autosufficienti. Tal fatto contribuisce a raggiungere
una maggior chiarezza in favore dell’utenza, che si vedrà così agevolata al
momento dell’accesso ai servizi sociali.
La strategia regionale sulla non autosufficienza vuole dare priorità
allo sviluppo di un fondo solidaristico capace di allargare il sistema di
protezione sociale regionale, idoneo a garantire una sostanziale espansione
delle risposte, un incremento qualitativo dei livelli essenziali di assistenza,
una distribuzione del rischio finanziario. Questo permetterà un salto di
qualità non solo ai fini dell’efficacia, ma anche della sostenibilità economica
del sistema regionale di welfare.
La quota del fondo assegnata a ciascun territorio viene gestita, dalla Azienda Ulss secondo la
programmazione locale approvata dalla Conferenza dei Sindaci, quale luogo
deputato al governo delle politiche del territorio.
Il Fondo regionale è finalizzato a rispondere in modo sempre più
adeguato alle necessità delle persone non autosufficienti e delle loro
famiglie: i soggetti deboli presentano bisogni che richiedono una forte
capacità di integrazione socio-sanitaria, radicata su soluzioni di natura
istituzionale, gestionale, professionale e solidaristica. I bisogni
dell’anziano, e quelli del non autosufficiente in particolare, sono per
definizione complessi, non lineari e non facilmente prevedibili. A fronte di un
contesto così caratterizzato, invecchiamento - cronicità - disabilità -
complessità, il sistema di welfare regionale è chiamato a operare delle scelte.
Il quadro epidemiologico prefigura uno scenario in cui le condizioni di
cronicità, se non adeguatamente gestite, richiederanno nei prossimi anni un
assorbimento di risorse tale da generare rilevanti problemi di sostenibilità
economica, non solo per il sistema pubblico, ma anche per i bilanci personali e
familiari. Parallelamente a questo si deve prevedere la sostenibilità economica
delle scelte, sia attraverso una riallocazione delle risorse attualmente
destinate ad altri fini sia attraverso l’introduzione di nuovi sistemi di
finanziamento, che sappiano coinvolgere l'intera comunità veneta.
L’istituzione di un fondo per la non autosufficienza rappresenta una
strategia vincente, già prefigurata dalla programmazione nazionale e già
sperimentata in altri paesi europei.
Le modifiche del Titolo V della Costituzione rendono possibile la
gestione regionale del fondo per la non autosufficienza. Questa soluzione, al
di là della giustificazione in diritto, è preferibile in quanto:
garantisce una maggiore integrazione con le risposte di cura già previste per le
persone non autosufficienti a livello locale;
permette la sperimentazione di una quota del fondo con destinazione alla
solidarietà intercomunale, che tutela soprattutto i piccoli Comuni dal rischio
di non sostenibilità economica, per coprire la domanda assistenziale di persone
non autosufficienti a basso reddito;
è coerente con la riforma federalista del sistema fiscale.
Nella prospettiva dell’accentuarsi del processo di invecchiamento della
popolazione si prospetta la costituzione del fondo che venga condiviso, con una
sorta di “patto” tra Istituzioni, Fondazioni bancarie e Cittadini per dare
risposte adeguate ai bisogni delle persone non autosufficienti della società
veneta.
Il progetto di coinvolgere le Fondazioni bancarie venete costituisce un
apporto fondamentale sia sul piano etico che sul piano economico. Sul piano
etico perché indirizza parte delle risorse delle Fondazioni bancarie verso
scopi sociali e sul piano economico perché, ipotizzando che le Fondazioni
concorrano alla alimentazione del fondo destinandovi
una parte dei proventi netti annui, si consente di “ridurre” in maniera
significativa il costo annuo di alimentazione del fondo in parola da parte dei
cittadini.
Infatti, tra le novità significative della nuova legge merita un cenno
l’introduzione, tra le fonti di alimentazione del fondo, anche di una quota
dell’IRPEF regionale. La ratio ispiratrice di questa
scelta non può che essere cercata nella volontà di compiere un primo passo
nella direzione di creare una “presa in carico” globale del problema di chi è
in stato di bisogno, quindi da parte della società veneta nel suo complesso, al
fine di ovviare ad un sistema frammentato di forme settoriali di intervento.
Nel dettaglio la nuova normativa si compone di nove articoli:
Articolo 1 - Oggetto
L’articolo disciplina l’istituzione del fondo regionale per la non
autosufficienza e stabilisce le finalità. L’istituzione del fondo è finalizzato
all’erogazione di prestazioni e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari,
con esclusione di quelli sanitari previsti dall’Atto di indirizzo e
coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, DPCM del 14 febbraio
2001.
Articolo 2 - Destinatari
In tale articolo sono individuati i destinatari nelle persone non
autosufficienti. Viene dichiarata non autosufficiente la persona anziana o
disabile che può provvedere in modo autonomo alla cura della propria persona,
rapportata all’età, e può mantenere una normale vita di relazione solo con
l'aiuto determinante di altri.
Articolo 3 - Finalità del fondo
In tale articolo vengono individuate le finalità perseguite dall’istituzione
del fondo individuate nel potenziamento della rete dei servizi, delle
prestazioni assistenziali, dei contributi economici commisurati alla gravità
del bisogno, delle garanzie relative all’accesso ai centri di servizio quali
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, dello sviluppo delle iniziative
di solidarietà.
Articolo 4 - Prestazioni del fondo
Nel presente articolo vengono individuate le prestazioni che verranno
assicurate con le risorse del fondo, nel rispetto della libertà di scelta dei
cittadini, che possono optare per l’accesso a servizi assicurati nell’ambito
dell’offerta regionale oppure per il contributo economico corrispondente alla
prestazione.
Articolo 5 – Ripartizione e gestione del fondo
Nel presente articolo vengono definiti le modalità e i criteri di
ripartizione del fondo e gli organi assegnatari delle risorse designati alla
loro gestione esecutiva.
Articolo 6 – Misura delle prestazioni
Nel presente articolo viene definita la misura massima dell’indennità
regionale per la non autosufficienza erogabile in relazione alla gravità e ai
bisogni assistenziali della persona non autosufficiente. Tale misura massima è
aggiornata annualmente dalla Giunta regionale.
Nell’articolo vengono inoltre disciplinate le modalità di erogazione in
relazione alle indennità di invalidità civile, all’erogazione di prestazioni in
natura mista, ai casi di accesso ai servizi residenziali.
Articolo 7 – Dotazione del Fondo
L’articolo stabilisce le modalità di alimentazione del fondo, a cui
concorrono le risorse provenienti dagli enti pubblici (Stato, Regione e
Comuni), le risorse provenienti da enti e soggetti privati con particolare
riferimento alle fondazioni bancarie, le risorse provenienti da donazioni
liberali di enti e privati cittadini, anche attraverso il ricorso a quanto
previsto dalla legge finanziaria 2006.
Le risorse necessarie alla alimentazione del
fondo possono inoltre essere reperite attraverso una percentuale
dell’addizionale dell’IRPEF regionale.
Articolo 8 – Monitoraggio, verifiche e controlli
Stabilisce il compito della Giunta regionale a definire modalità di
monitoraggio, controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate
nonché sulla gestione dei finanziamenti pubblici e dei risultati ottenuti.
Articolo 9 – Abrogazioni
L’articolo stabilisce le norme che abrogate a seguito della pubblicazione della
presente legge.
DISPOSIZIONI PER
Articolo 1 – Oggetto
1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni del Titolo V della
Costituzione, al fine di assicurare alle persone non autosufficienti un sistema
regionale di assistenza sociale e socio-sanitaria e di protezione nonchè di tutelare le famiglie o i soggetti che le
assistono, istituisce e disciplina il Fondo regionale per la non
autosufficienza, di seguito denominato Fondo, ricomprendendo al suo interno il
fondo per la non autosufficienza di cui dall’articolo 3 della legge regionale
27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2. La presente legge individua i destinatari e disciplina le modalità
di costituzione, di alimentazione e di gestione del Fondo, e le prestazioni a
carico del Fondo stesso.
3. Il Fondo garantisce universalità di accesso al servizio e il diritto
di scelta delle prestazioni da parte dei destinatari, nel rispetto dei criteri
generali della programmazione regionale in materia socio-sanitaria.
Articolo 2 – Destinatari
1. Ai fini della presente
legge è non autosufficiente la persona che, in relazione all’età, solo con
l’aiuto determinante di altri, può provvedere alla cura della propria persona e
può mantenere una normale vita di relazione.
2. La Giunta regionale,
sentita la competente commissione consiliare, definisce:
a) i
criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza, anche
sulla base dei principi della “International classification
of functioning, disability and health “ (ICF)
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
b) le
procedure di valutazione del bisogno assistenziale da seguire nel progetto
individualizzato approvato dall’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale
(UVMD);
c) le
modalità di accesso alle prestazioni da erogare a favore della persona non
autosufficiente;
d) lo
schema–tipo dell’accordo che va stipulato tra
l’azienda unità locale socio sanitaria (ULSS) di residenza della persona
assistita e i fruitori delle prestazioni, contenente le modalità di erogazione
dei servizi.
3. Sono destinatari delle
prestazioni erogate a carico del Fondo le persone non autosufficienti, nate nel
Veneto o ivi residenti da almeno cinque anni continuativi o, in via indiretta
coloro che le assistono; tali prestazioni sono erogate sulla base del progetto
individualizzato approvato dall’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale
(UVMD) della azienda ULSS competente.
4. Le prestazioni a carico
del Fondo sono liberamente scelte, a garanzia degli interessi della persona non
autosufficiente; tale scelta avviene in seguito alla stipulazione di un accordo
sottoscritto sulla base dello schema-tipo di cui al comma 2, lettera d).
Articolo 3 – Finalità del Fondo
1. Ferme restando le competenze del servizio sanitario regionale in
materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie acute e croniche
da cui può derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo
ha le seguenti finalità:
a) potenziare
la rete dei servizi e garantire le prestazioni assistenziali;
b) erogare
contributi economici commisurati alla gravità del bisogno;
c) assicurare
l’accesso ai centri di servizio di tipo residenziale o semiresidenziale,
autorizzati ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
sociali” e successive modificazioni;
d) sviluppare
iniziative di solidarietà, anche con l’intervento di soggetti pubblici e
privati che erogano servizi a carattere sociale e socio–sanitario,
finalizzate ad agevolare il mantenimento presso il domicilio della persona non
autosufficiente.
Articolo 4 – Prestazioni del Fondo
1. Il Fondo finanzia l’accesso alle prestazioni e ai
servizi sociali e socio-sanitari non sostitutivi di quelli sanitari,
così come indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie” e successive modificazioni, e tenuto conto delle prestazioni
aggiuntive regionali. Non sono a carico del Fondo le prestazioni sanitarie
individuate dalla Giunta regionale in applicazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli
essenziali di assistenza” e successive modificazioni.
a) prestazioni
erogate a domicilio o contributi
economici, anche sotto forma di assegni di cura;
b) prestazioni
di assistenza domiciliare integrata socio–sanitaria,
nell’ambito di programmi di intervento a favore di persone non autosufficienti;
c) prestazioni
in regime semiresidenziale, nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di
disabili, comprensive delle prestazioni riabilitative, educative e di
socializzazione, anche quando attengono al sollievo della famiglia;
d) prestazioni
a carattere socio–sanitario in regime
semiresidenziale, comprensive di azioni di recupero e di mantenimento
funzionale delle abilità per non autosufficienti, anche quando attengono al
sollievo della famiglia;
e) prestazioni
a carattere socio–sanitario rese in centri di
servizio residenziali a favore di disabili fisici, psichici, intellettivi e
sensoriali;
f) prestazioni
a carattere socio–sanitario rese in centri di
servizio residenziali a favore di persone non autosufficienti;
g) interventi
di telesoccorso e telecontrollo;
h) prestazioni
a carattere previdenziale, quali oneri sociali e contributi figurativi per i
soggetti che assistono persone non autosufficienti.
Articolo 5 – Ripartizione e gestione del Fondo
1. La Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro il 31 dicembre
di ogni anno, provvede alla ripartizione del Fondo sulla base di criteri
contestualmente fissati e concernenti:
a) indicatori demografici e socio-economici;
b) indicatori relativi alla incidenza della popolazione in
condizioni di disabilità e di non autosufficienza;
c) indicatori relativi alle persone disabili e non
autosufficienti accolte nelle centri di servizio residenziali e semiresidenziali;
d) indicatori relativi alla consistenza della dotazione di
servizi alla persona, di centri di servizio, della rete dei servizi per la
prevenzione e cura, sia pubblici che privati.
2. La Giunta
regionale per la elaborazione dei criteri di cui al
comma 1 acquisisce il parere della Conferenza regionale permanente per la
programmazione sanitaria e socio sanitaria, di cui all’articolo 113 della legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n.
3. Le risorse
appartenenti al Fondo vengono assegnate con vincolo di destinazione alle
aziende ULSS competenti territorialmente e gestite con contabilità separata.
4. L’accesso al
Fondo e la sua gestione esecutiva sono affidati alle aziende ULSS, tenuto conto
dei livelli di programmazione approvati dalla conferenza dei sindaci ai sensi
degli articoli 5 e 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e
principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in
materia sanitaria", cosi' come modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
Articolo 6 – Misura delle prestazioni
1. La Giunta regionale definisce annualmente l’importo
massimo mensile a carico del Fondo per le prestazioni di cui all’articolo 4,
sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni,
trascorsi i quali si prescinde dal parere.
2. Le prestazioni garantite dal Fondo non sono sostitutive
bensì integrative di quelle sanitarie o di rilievo sanitario e sono finalizzate
alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell’assistenza integrata
socio-sanitaria.
3. Per i beneficiari delle prestazioni a carico del Fondo
che percepiscono l’indennità di accompagnamento, l’importo di cui al comma 1 è
ridotto in misura pari alla somma percepita.
4. Per i beneficiari delle prestazioni a carattere residenziale,
l’importo di cui al comma 1 è ridotto in misura pari alle somme percepite a
titolo di trattamento pensionistico, ferma restando la conservazione di una
quota del medesimo non inferiore alla somma corrispondente al 25 per cento del
trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti.
5. Qualora le prestazioni erogate siano di natura mista,
l’importo di cui al comma 1 è erogato in misura proporzionale alla tipologia
degli interventi prestati.
6. Le prestazioni erogate direttamente dalle amministrazioni
locali e dalle aziende ULLS fanno parte delle prestazioni a carico del Fondo e
il relativo costo è detratto dall’importo massimo erogabile.
7. Le prestazioni a carico del Fondo sono sospese in caso di
ricovero in struttura ospedaliera per un periodo superiore a trenta giorni e
con decorrenza dal trentunesimo giorno.
Articolo 7 – Dotazione del Fondo
1. Il Fondo è alimentato dalle risorse finanziarie di
seguito elencate:
a) stanziamenti previsti dal bilancio della
b) assegnazioni dello Stato finalizzate agli interventi e alle
prestazioni a carattere sociale e socio–sanitario;
c) contributi degli enti locali, comprensivi della quota per le
prestazioni sociali delle quali sono titolari, secondo le modalità stabilite
dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza regionale permanente per
la programmazione sanitaria e socio–sanitaria di cui
all’articolo 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive
modificazioni;
d) eventuali risorse e contributi comunque disposti da soggetti
pubblici o privati, anche sotto forma di lasciti e donazioni;
e) gli interessi attivi e i proventi derivanti dalla gestione
del Fondo;
f) quota del gettito dell’addizionale regionale IRPEF, da
determinarsi annualmente con legge regionale finanziaria.
Articolo 8 – Monitoraggio, verifiche e controlli.
1. La Giunta regionale definisce le modalità di
monitoraggio, verifica e controllo del sistema delle prestazioni erogate in
base alla presente legge, nonché di gestione dei finanziamenti pubblici e dei
risultati ottenuti.
Articolo 9 – Abrogazioni
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) il paragrafo 4.3.1 dell’Allegato alla legge regionale n. 22
del 20 luglio 1989 “Piano sociale regionale per il triennio 1989-
b) l’articolo 34 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio
c) l’articolo 26 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge
finanziaria regionale per l'esercizio
d) il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 27 febbraio
2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio