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Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo
adottata dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948
Preambolo
Considerato che il
riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e
dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il
disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di
barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo
in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della
libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta
aspirazione dell'uomo;
Considerato che è
indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se
si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza,
alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è
indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i
popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei
diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana,
nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di
promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore
libertà;
Considerato che gli
Stati membri si sono impegnati a perseguire, in
cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che una
concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima
importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea Generale
proclama
Articolo 1
Tutti gli esseri
umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di
ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di
fratellanza.
Articolo 2
1. Ad ogni individuo
spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di
sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di
origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2. Nessuna
distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico
o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che
tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione
fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di
sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha
diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo
potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù e la
tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo
potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o
degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha
diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto
ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione che violi
Articolo 8
Ogni individuo ha
diritto ad un'effettiva possibiltà di ricorso a
competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a
lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo
potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha
diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa
e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine
della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonchè
della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
1. Ogni individuo
accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia
stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto
tutte le garanzie per la sua difesa.
2. Nessun individuo
sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo
che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il
diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella
applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo
potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata,
nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, nè a lesioni del suo onore e della
sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge
contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1. Ogni individuo ha
diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha
diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel
proprio Paese.
Articolo 14
1. Ogni individuo ha
diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto
non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati
non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. Ogni individuo ha
diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo
potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1. Uomini e donne in
età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna
limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio
potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il
nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta
dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1. Ogni individuo ha
il diritto ad avere una proprietà privata sua
personale o in comune con gli altri.
2. Nessun individuo
potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha il
diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto
include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare,
isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione
o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e
nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha il
diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non
essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e
diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo
a frontiere.
Articolo 20
1. Ogni individuo ha
il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può
essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
1. Ogni individuo ha
diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia
attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha
diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del
proprio Paese.
3. La volontà
popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere
espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio
universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di
libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo in
quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonchè alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e
la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse
di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla
sua dignità ed al libero sviluppo della sua
personalità.
Articolo 23
1. Ogni individuo ha
diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti
condizioni di lavoro ed alla protezione contro la
disoccupazione.
2. Ogni individuo,
senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo
che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a
lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed
integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione
sociale.
4. Ogni individuo ha
il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri
interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha il
diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole
limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1. Ogni individuo ha
il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il
benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo
all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai
servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di
disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso
di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua
volontà.
2. La maternità e
l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati
nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della
stessa protezione sociale.
Articolo 26
1. Ogni individuo ha
diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto
riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve
essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica
e professionale deve essere messa alla portata di
tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla
base del merito.
3. I genitori hanno
diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
1. Ogni individuo ha
diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di
godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico
ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha
diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni
produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia
autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha
diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà
enunciati in questa Dichiarazione possano essere
pienamente realizzati.
Articolo 29
1. Ogni individuo ha
dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e
pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio
dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a
quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il
riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per
soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del
benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e
queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i
fini e i principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente
Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di
qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un
atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati