La previsione del
consenso scritto nel Codice di deontologia medica non solo non e' una norma
cogente, ma ha la mera finalita' di responsabilizzare il medico, il quale, se ha
comunque adeguatamente informato il paziente, pur non ottenendo risposta scritta
(che certamente non puo' essere imposta), non puo' ritenersi negligente. Ne
consegue che il rifiuto scritto all'invito del medico ad eseguire una terapia
necessaria o a sottoporsi ad un ricovero ospedaliero non e' altro che un mezzo
idoneo a meglio dimostrare che tale invito sia stato formulato, con precisazione
della necessita' dei detti interventi; tuttavia la prova di una condotta
altrettanto risoluta da parte del medico ben puo' essere fornita diversamente,
fermo restando, per le prove testimoniali, il doveroso vaglio all'attendibilita'
delle dichiarazioni sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo(www.dirittosanitario.net)