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Tribunale di Chiavari
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il giudice monocratico del lavoro di Chiavari
dr. David Peirano ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 679/98 R.GG. promossa da XXX XXX residente in Rapallo ed ivi elettivamente domiciliato in Piazza Cavour 14/8 presso lo studio dell' avv. Laura Bartolini che unitamente all'avv. Franco Guidoni di Verona lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso
ricorrente
contro
Ministero della Sanità, in persona del suo Ministro in carica con sede in Roma ed elettivamente domiciliato in Genova Viale Brigate Partigiane 2, presso l'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta ex lega e difende avv. Claudina Signorile Montano
convenuto
Oggetto: riconoscimento indennizzo ex legge 25.2.92
Conclusioni
Per il ricorrente:
Affinché il Pretore di Chiavari in funzione di giudice del lavoro voglia dichiarare il diritto del ricorrente al conseguimento dell'indennizzo ex legge 25.2.1992 n. 210 e successive modifiche nella misura prefissata nelle tabelle allegate alla medesima legge in relazione al tipo o classe di patologia con decorrenza dal momento dell'insorgenza della patologia ex legge 25/7/1997 n. 238e conseguentemente condannando il Ministero della Sanità alla effettiva corresponsione dell'assegno legislativamente previsto in favore del ricorrente medesimo. Competenze di causa interamente rifuse, con accessori di legge come da parcella per complessive L.. 11.200.000 oltre I.V.A. e C.P.A.
per il convenuto
Il Pretore voglia in via principale sulla base della riconosciuta tardivita' dell'istanza, respingere la domanda del ricorrente.
In subordine e sul merito voglia respingere comunque il ricorso spese per legge.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 15/771998 ???? XXX XXX premesso che lo XXX era stato degente dal 2.10.91 al 2/11/91 presso la Divisione Chirurgica dell'Ospedale di Recco a seguito di una grave emorragia digestiva attribuita a gastrite emorragica con ricorso a ripetute emotrasfusioni che dopo qualche mese dalle dimissioni aveva presentato presentato un quadro sintomatologico ed ematochimico di epatite acuta e il 16.3.92 aveva effettuato esami sierologici da cui risultava chiaramente aver contratto l'epatite virale (ricerca dei markers da virus epatite A, B, C positiva, confermato nel giugno 92 e poi nel 1994); che attualmente presenta sintomatologia dispeptica anoressica tipica di epatite virale cronica di gravità moderata che risulta documentalmente provata la derivazione casuale dell'epatite cronica dalle politrasfusioni eseguite presso l'ospedale di Recco nel periodo 2.10.91 - 20.11.91 e pertanto rientrava fra le categorie di soggetti beneficiari dell'indennizzo previsto dalla L: 25.2.1992 n. 210 - disposto anche a favore di coloro che presentano danni irreversibili da epatiti politrasfusionali; che aveva presentato nell'aprile 1996 domanda al Ministero della Sanità per conseguire tale indennizzo; che la ULS 4 Chiavarese - Ufficio Speciale per l'attuazione della L. 210/92 aveva proposto al Ministero della Sanità l'archiviazione della pratica non presentata nel termine di legge e non vi era stata più alcuna risposta o decisione ed era decorso il termine previsto dalla legge per il ricorso amministrativo; che pertanto il ricorrente era legittimato a far valere avanti all' A.G.O. il diritto soggettivo alla salute costituzionalmente riconosciuto e protetto (art. 32 Cost.); che per univoco orientamento giurisprudenziale la materia de qua era
sussumibile nell'ambito delle controversie previdenziali e assistenziali obbligatorie ex art. 442 C.P.C. per cui la domanda era inoltrata al Pretore in funzione del giudice del lavoro del luogo ove risiede il ricorrente; che era erronea l'interpretazione giuridica dell'intempestività della domanda presentata in sede amministrativa dal ricorrente espressa dall'Ufficio amministrativo competente per l'attuazione della L. 25.2.92 n. 210, chiedevano nel merito dichiararsi il diritto del ricorrente al conseguimento dell'indennizzo ex L. 25.2.92 n. 210 succ. modifiche, producevano documentazione e chiedevano l'ammissione della prova documentale e consulenza tecnica di ufficio per accertare il nesso di causalità e la determinazione dei danni.Si costituiva il Ministero della Sanità deducendo la riconosciuta tardività dell'istanza per il decorso del termine di decadenza triennale della conoscenza del danno, non limitato ai casi di vaccinazione ma comprendente le altre ipotesi per le quali è previsto l'indennizzo come da circolare del Ministro della Sanità alle Commissioni mediche, alle ULS e ASL, n. 900 USL210/AG/3.6072 del 14.1.1996, per cui con la legge 238/97 nulla si era aggiunto rispetto al termine decadenziale dei tre casi ma si era semplicemente formulato n modo più chiaro una disposizione vigente e operativa, e non si trattava di retroattività della norma, c
oncludeva come riportato in epigrafe.Veniva espletata la consulenza tecnica medico legale di ufficio,
La causa veniva decisa all'udienza del 27.10.1999 sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe dando lettura in aula del dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va premesso che va esclusa la decadenza per intempestività della domanda presentata in sede amministrativa come ritenuta dall'ufficio competente per l'attuazione della legge 25.2.92 n. 210, perché l'art. 3, Co 1, della L. 25.2.1992 n. 210 indica esclusivamente il termine perentorio di 3 anni nel caso di vaccinazione o di 10 anni nei casi di infezione da HIV, nulla di certo
............................Per le quali si pronuncia la L. 25.7.97 n. 238 che all'art. 1, Co 9 modifica l'art. 3, 1° Co, L. cit. precisando che il termine di decadenza perentorio per le domande concernenti i danni da epatite post-trasfusionale è di tre anni, ma detto termine decorre dal momento in cui sulla base della documentazione dei commi 2 e 3 l'avente diritto risulta aver avuto conoscenza del danno con ciò escludendo quale
dus e quo la data di entrata in vigore della L. 210/92 per coloro che già avevano contratto all'epoca la malattia. Inoltre la legge 25.7.97 n. 238 è successiva alla domanda in via amministrativa (17.4.1996) da parte del ricorrente per cui questi non poteva conoscerla, e detta legge non ha efficacia retroattiva per cui il termine triennale in essa previsto non è applicabile al caso in specie., è infatti l'USL Chiavarese non ne fa menzione nella risposta e proposta d'archiviazione citando esclusivamente la L. 25.2.92 n. 210; ed inoltre la documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 L. 210/92 è relativa alle sole somministrazioni dei vaccini ed emoderivati per l'individuazione delle infezioni da HIV e nulla dice riguardo la documentazione comprovante la conoscenza del danno per le epatiti post-trasfusionali per cui riguardo quest'ultima non vi è certezza legislativa della prova di conoscenza del danno.Espletata la consulenza medico legale il C.T.U, prof. Bruno Bogetti ha concluso riconoscendo che esiste un nesso di causalità tra le emotrasfusioni effettuate allo XXX nell'ottobre 1991 e i danni da epatite virale cronica, e che il danno da epatite post-trasfusionale subito dal ricorrente anche e allo stato clinico attuale risulta di assai lieve entità è certamente irreversibile ed anzi potenzialmente possibile di aggravamento con relative ulteriori complicanze.
Tali conclusioni meritano di essere condivise in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corrette ed esaurienti motivazioni che devono intendersi qui integralmente trascritte.
Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo ex : 25.2.92 n. 210, succ. mod. nella misura di cui alle allegate tabelle in relazione al tipo di danno di patologia con decorrenza dall'insorgere della patologia ex L.25.7.93 n. 23 e va condannato il Ministero della sanità alla corresponsione dell'assegno legittimamente previsto in favore di XXX XX, nonché alla refusione allo XXX XXX delle spese di lite che si liquidano in complessive £ 11.200.000 comprensive delle spese come richieste, oltre IVA e C.P.A. come per legge. Vanno poste a carico del convenuto le spese di C.T.U.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro di Chiavari, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto del ricorrente XXXX XXX all'indennizzo ex L. 25.2.92 n. 210, succ. mod., nella misura di cui alle allegate tabelle
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