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Legge 25 febbraio 1992 n. 210:
Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati.
art. 1)
1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o
per ordinanza di un autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità dalle
quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica ha
diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi
stabiliti dalla presente legge.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino
contagiati da infezione da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi
derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il
servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica
conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi
derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV
3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che
presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.
4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che
abbiano riportato a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata
i danni di cui al comma 1; alle persone che per motivi di lavoro e per incarico
del loro ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero si siano sottoposte a
vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai
soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano
sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.
art. 2)
1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno non
reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge
29 aprile 1976 n. 177(2), come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio
1984 n. 111.
2. L'indennizzo di cui al comma 1, integrato dall'indennità integrativa
speciale di cui alla legge 27 maggio 1959 n. 324(3) e successive modificazioni,
ha decorrenza dal primo giorno del mese suvccessivo a quello di presentazione
della domanda.
3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente
legge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell'indennizzo di cui al
comma 1, un assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni da erogare ai
soggetti a carico, nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni
inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al
lavoro.
4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai
genitori o a chi esercita la patria potestà.
art. 3)
1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1 comma 1
presentano domanda al Ministro della Sanità entro il termine perentorio di tre
anni nel caso di vaccinazioni o di dieci anni nei casi di infezione da HIV. I
termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai
commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.
2. Alla domanda è allegata la documentazione comprovante: la data della
vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti
alla vaccinazione e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata
la menomazione permanente del soggetto.
3. Per le infezioni da HIV la domanda deve essere corredata da una
documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della
somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei dati relativi all'evento
trasfusionale o all'emoderivato, nonché la data dell'avvenuta infezione da HIV.
4. Alla domanda di indennizzo ai sensi dell'articolo 2 comma 3 è allegata la
documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al
vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e il decesso.
Per le infezioni da HIV è allegata la documentazione comprovante la data di
effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con
l'indicazione dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato,
nonché la data dell'avvenuto decesso.
5. Il medico che effettua la vaccinazione di cui all'articolo 1 compila una
scheda informativa dalla quale risultino gli eventuali effetti collaterali
derivanti dalle vaccinazioni stesse.
6. Il medico che effettua trasfusioni o somministra emoderivati compila una
scheda informativa dei dati relativi alla trasfusione o alla somministrazione.
7. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già
subito la menomazione prevista dall'articolo 1, il termine di cui al comma 1 del
presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
art. 4)
1. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione,
la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in
occasione di attività di servizio e la menomazione dell'integrità psico-fisica
o la morte è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo
165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973 n. 1092(4).
2. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti
eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni
riscontrate.
3. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale
tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione, la trasfusione, la
somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in
occasione di attività di servizio.
4. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle
infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915(5), come sostituita dalla
tabella A allegata al decreto del Pres. Della Rep. 30/12/1981 n. 834
art. 5)
1. Avverso il giudizio della commissione di cui all'articolo 4 è ammesso
ricorso al ministro della sanità. Il ricorso è inoltrato entro 30 giorni dalla
notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso.
2. Entro 3 mesi dalla presentazione del ricorso, il ministro della sanità,
sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è
comunicato al ricorrente entro trenta giorni.
3. E' facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario
competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in
difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.
art. 6)
1. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può
presentare domanda di revisione al ministro della sanità entro sei mesi dalla
data di conoscenza dell'evento
2. Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui agli
articoli 3 e 4
art. 7)
1. Ai fini della prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni, le unità
sanitarie locali predispongono e attuano, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, progetti di informazione rivolti alla popolazione e in
particolare ai donatori e ai soggetti riceventi materiali biologici umani, alle
persone da vaccinare e alle persone a contatto.
2. I progetti di cui al comma 1 assicurano una corretta informazione sull'uso
dei vaccini, sui possibili rischi e complicanze, sui metodi di prevenzione e
sono prioritariamente rivolti ai genitori, alle scuole e alle comunità in
genere.
3. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, curano la raccolta dei
dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino, anche al fine di adeguare a tali
dati i progetti di informazione e i metodi di prevenzione.
art. 8)
1. Gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal Ministero
della sanità.
2. All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge, valutato il lire 19 miliardi l'anno 1992 e in lire 10 miliardi a
decorrere dal 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 4550 dello stato di previsione del ministero della sanità per
l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi
3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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